Internet e diritto d'autore, la delibera di AGCOM lascia tutti perplessi. Dov'è la libertà?
Varato lo “schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”: secondo il vicedirettore di Leggioggi.it Guido Scorza restano comunque a rischio i diritti e le libertà fondamentali degli utenti della Rete. Aspettiamo il tuo commento in proposito: scrivi nell'apposito form sotto l'articolo!
La risposta di AGCOM alla "Notte della rete"
“Il Consiglio dell’’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, ha approvato lo scorso 6 luglio, a larghissima maggioranza (7 voti a favore, un astenuto e uno contrario) uno ‘schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica". Così inizia il comunicato stampa diramato in merito da AGCOM. Dopo la “notte della rete” del 5 luglio, ecco l’atteso provvedimento in materia di tutela del diritto d’autore su Internet. Prendendo spunto dal comunicato stampa emanato in merito dall'AGCOM, si può notare come lo schema del provvedimento si divida in due parti. La prima è relativa alle misure da sviluppare per favorire l’offerta legale e la promozione effettiva dell’accesso ai contenuti da parte degli utenti, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- promozione dell’offerta legale tramite l’individuazione di misure di sostegno allo sviluppo dei contenuti digitali e delle soluzioni idonee alla riduzione delle barriere normative;
- elaborazione di codici di condotta dei gestori dei siti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici;
- promozione di accordi tra produttori e distributori per la riduzione delle finestre di distribuzione, e la messa a disposizione di contenuti con modalità di acquisto semplificate e a costi contenuti;
- promozione di accordi tra operatori volti a semplificare la filiera di distribuzione dei contenuti digitali relativi alle nuove modalità di sfruttamento favorendo l’accesso ai contenuti premium;
- individuazione di criteri e procedure per l’adozione di accordi collettivi di licenza;
- realizzazione di campagne di educazione alla legalità nella fruizione dei contenuti;
- osservatorio per monitorare i miglioramenti della qualità e le riduzioni dei prezzi dell’offerta legale di contenuti digitali;
Tali obiettivi saranno perseguiti anche attraverso l’istituzione presso l’Autorità di un Tavolo tecnico al quale saranno invitati a partecipare tutte le categorie interessate e le associazioni di consumatori e utenti.
La seconda parte dello schema di regolamento contiene una serie di misure a tutela del diritto d’autore e si articola in due fasi: una relativa al procedimento dinanzi al gestore del sito, la seconda al procedimento dinanzi all’Autorità.
1. Nella prima fase, se riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante, il gestore del sito può rimuoverlo lui stesso entro 4 giorni, accogliendo la richiesta rivoltagli (notice and take down).
2. Nella seconda fase, qualora l’esito della procedura di notice and take down non risulti soddisfacente per una delle parti, questa potrà rivolgersi all’Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata. La procedura dinanzi all’Autorità è alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti.
Inoltre, come tutti i provvedimenti dell’Agcom, anche le decisioni in materia di diritto d’autore potranno essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio. La procedura non riguarda (sulla base del principio del fair use):
- i siti non aventi finalità commerciale o scopo di lucro;
- l’esercizio del diritto di cronaca, commento, critica o discussione;
- l’uso didattico e scientifico;
- la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all’opera integrale che non nuoccia alla valorizzazione commerciale di questa.
La procedura non prevede alcuna misura di inibizione dell’accesso a siti internet ed è presidiata dalle seguenti garanzie:
- non si rivolge all’utente finale, né interviene sulle applicazioni peer-to-peer;
- non limita la libertà di espressione e di informazione, ma assicura piena garanzia dei diritti di cronaca, commenti, e discussione o di diffusione a fini didattici e scientifici, nonché ogni uso non lesivo del normale sfruttamento dei contenuti;
- non lede alcuna garanzia di contraddittorio tra le parti coinvolte, prevedendo in tal senso tempi adeguati nell’interesse di tutte le parti coinvolte;
- inoltre, differentemente da quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, in caso di upload, l’upoloader riceverà l’avviso di notifica e potrà avviare la procedura di contro notifica.
Nel caso dei siti esteri, qualora, in esito all’attività istruttoria, l’Agcom richieda la rimozione dei contenuti destinati al pubblico italiano in violazione delle norme sul diritto d’autore e il sito non ottemperi alla richiesta, il caso verrà segnalato alla magistratura per i provvedimenti di competenza.
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Il commento di Scorza: meglio ma sempre male
Il testo del provvedimento merita, ora, naturalmente, un attento esame ed approfondimento ma sembra, sin d’ora, possibile dire che, nonostante i ripensamenti ed i passi avanti importanti fatti dall’Autorità Garante si resta ancora lontani da una disciplina che possa davvero rappresentare un equo contemperamento dei diversi diritti ed interessi che si confrontano sul terreno del diritto d’autore. L’AGCOM, infatti, manifesta l’intenzione di estendere l’ambito di applicazione della nuova disciplina al di là dei limiti oggettivi e soggettivi dei poteri attribuitile dal c.d. Decreto Romani, auto-attribuendosi una potestà regolamentare – e conseguentemente sanzionatoria – che non le compete anche in riferimento a contenuti diversi da quelli audiovisivi e a soggetti diversi dai fornitori di servizi media audiovisivi come oggi definiti dal Testo Unico, appunto, dei servizi media audiovisivi. Il procedimento finalizzato all’ottenimento della rimozione di un contenuto ritenuto in violazione del diritto d’autore, rimane eccessivamente sommario – il gestore del sito [n.d.r. e non l’uploader] avrà, infatti, a disposizione solo 48 ore per difendersi. Preoccupante anche la circostanza che il ruolo dell’Autorità giudiziaria sia solo eventuale: l’AGCOM si attribuisce il potere di sostituirsi ai giudici salvo che una delle parti coinvolte nel procedimento non adisca il Giudice ordinario prima del completamento del procedimento sommario. Allarmante, inoltre – sebbene inevitabile conseguenza dei poteri di accertamento ed adozione dei citati provvedimenti – il potere sanzionatorio di irrogazione di multe salate per centinaia di migliaia di euro che l’Autorità si riserva qualora i propri provvedimenti sommari non vengano adempiuti.
Lo schema di Regolamento, in sostanza, almeno ad una prima lettura, appare sensibilmente diverso da come lo stesso era stato rappresentato nel recente comunicato stampa e conserva, pertanto, importanti limiti e criticità per la libertà di manifestazione del pensiero e per la libera circolazione di idee e creatività nello spazio pubblico telematico. Inevitabile, a questo punto, mantenere alto il livello di attenzione e coinvolgimento della politica, dei media e della società civile e, soprattutto, partecipare numerosi alla consultazione pubblica avviata dall’Autorità.
Guido Scorza
Avvocato, docente universitario, vicedirettore di Leggi Oggi
TRATTO DA LEGGIOGGI.IT
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